Art. 1) Soggetti
Le presenti Condizioni Generali fanno riferimento ai seguenti soggetti:
- l'Acquirente è il soggetto che trasmette una richiesta d'offerta o un ordine al Venditore o sottoscrive l'offerta elaborata dal Venditore
- il Venditore è Technobi Srl con sede legale in Buccinasco (MI), Via Lazio n. 65;
- il Produttore è il soggetto che fabbrica i beni commercializzati dal Venditore.
Art. 2) Definizioni
2.1) Richiesta d'offerta: la comunicazione (scritta, verbale o telefonica) inviata dall'Acquirente al Venditore, contenente richiesta di preventivo di spesa per l'acquisto dei beni ivi indicati;
2.2) Offerta: la comunicazione inviata dal Venditore al potenziale Acquirente, contenente il preventivo di spesa per l'acquisto dei beni ivi indicati e la specificazione delle condizioni di vendita (a titolo esemplificativo e non esaustivo: descrizione prodotto, quantità, prezzo, eventuale sconto applicato, eventuale acconto richiesto, termine di validità dell'offerta, termini di consegna, modalità di trasporto, spese imballo e modalità di pagamento etc.);
2.3) Ordine: manifestazione di volontà (scritta, verbale o telefonica) di acquisto di beni inoltrata dal potenziale Acquirente al Venditore;
2.4) Conferma d'ordine: accettazione dell'ordine da parte del Venditore, contenente espressa specificazione delle condizioni di vendita (a titolo esemplificativo e non esaustivo: descrizione prodotto, quantità, prezzo, eventuale sconto applicato, eventuale acconto richiesto, termine di validità dell'offerta, termini di consegna, modalità di trasporto, spese imballo e modalità di pagamento etc.).
Art. 3) Natura delle Condizioni generali di contratto di compravendita
Le presenti condizioni generali di vendita hanno natura normativa, in quanto finalizzate a determinare il contenuto di eventuali futuri contratti di compravendita conclusi tra l'Acquirente e il Venditore.
La conclusione di futuri contratti di compravendita tra l'Acquirente e il Venditore comporta, pertanto, l'applicazione delle presenti condizioni generali.
Con l'accettazione delle presenti condizioni generali di contratto l'Acquirente rinuncia ad eventuali proprie condizioni generali considerate singolarmente e nel loro complesso.
Art. 4) Oggetto del Contratto
La vendita ha ad oggetto esclusivamente i beni indicati nella conferma d'ordine (art. 2.4) o nella offerta (art. 2.2) sottoscritta dall'Acquirente.
Le variazioni che l'Acquirente volesse apportare al contenuto del contratto, dovranno essere richieste per iscritto al Venditore nel termine perentorio di 5 giorni dalla data di conclusione del contratto. Al Venditore è comunque riconosciuta la libera facoltà di accogliere o meno tali richieste.
Art. 5) Prezzo
Il prezzo indicato nell'offerta (art. 2.2) o nella conferma d'ordine (art. 2.4) si intende al netto di IVA e non comprende gli oneri di trasporto e di imballaggio che restano a carico dell'Acquirente, salvo patto scritto contrario.
Nell'ipotesi in cui il Produttore dovesse modificare il proprio listino prezzi nell'intervallo di tempo tra la conclusione del contratto e la consegna della merce, il Venditore si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, in ugual misura, il prezzo della merce indicato nell'offerta o nella conferma d'ordine.
Ove richiesto dall'Acquirente, il Venditore dovrà documentare l'intervenuta modifica del listino prezzi del Produttore.
Art. 6) Termini e modalità di pagamento del prezzo
6.1) I termini e le modalità di pagamento sono stabiliti dal Venditore e indicati nell'offerta (art. 2.2) o nella conferma d'ordine (art. 2.4); in mancanza di diverse pattuizioni, il pagamento s'intende per contanti alla consegna della merce; il pagamento dovrà sempre avvenire presso il domicilio del Venditore;
6.2) i pagamenti sono dovuti nei termini pattuiti anche in caso di ritardo nella consegna della merce, o di avarie, o perdite parziali o totali della stessa verificatesi durante il trasporto, nonché nel caso in cui la merce messa a disposizione dell'Acquirente presso il Venditore non venga dall'Acquirente stesso ritirata;
6.3) in caso di pagamento con acconto, l'Acquirente corrisponde al Venditore:
- un acconto al momento della conclusione del contratto, il cui ammontare sarà indicato dal venditore nell'offerta (art. 2.2) o nella conferma d'ordine (art. 2.4);
- il saldo del prezzo entro il termine e con le modalità indicate dal venditore nell'offerta (art. 2.2) o nella conferma d'ordine (art. 2.4).
6.4) il pagamento a mezzo assegno bancario o cambiale deve sempre essere preventivamente autorizzato dal Venditore e l'effetto liberatorio si produrrà solo a seguito del buon fine dell'assegno o della cambiale; il pagamento a mezzo di cambiali non costituisce novazione del rapporto originario;
6.5) per patto espresso fra le parti, qualunque contestazione fosse sollevata dall'Acquirente o dovesse comunque sorgere fra le parti, non potrà sospendere o ritardare l'obbligo dell'Acquirente stesso di pagare alle date fissate le somme dovute, né gli altri obblighi assunti con il contratto, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.
6.6) in caso di mancato o ritardato pagamento, anche solo parziale, da parte dell'Acquirente della merce oggetto del contratto di compravendita, il Venditore si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione di ogni altro contratto di compravendita stipulato tra le parti;
6.7) in caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati nel contratto di compravendita, l'Acquirente dovrà corrispondere al Venditore, senza necessità di intimazione o formale messa in mora, gli interessi sugli importi scaduti calcolati su base annua nella misura prevista dal D.Lgs n. 231/02 decorrenti dalla data di scadenza del pagamento e fino al saldo effettivo del prezzo.
Art. 7) Clausola risolutiva espressa e clausola penale
7.1) Nel caso in cui l'Acquirente ritardi a prendere o a ricevere in consegna i beni oggetto del contratto di compravendita per un periodo superiore a 15 giorni dalla data di emissione del documento di trasporto, il Venditore avrà diritto, ex art. 1456 c.c., di risolvere il contratto.
7.2) Nel caso di cui al precedente art. 7.1 la risoluzione si verifica di diritto quando il Venditore dichiara all'Acquirente che intende valersi della clausola risolutiva.
7.3) Le parti convengono che, verificandosi le ipotesi previste nel presente articolo, il Venditore avrà diritto di trattenere, a titolo di penale, l'acconto versato dall'Acquirente, ovvero, in mancanza di acconto, al pagamento da parte dell'Acquirente, sempre a titolo di penale, di una somma pari al 25% del prezzo; in ogni caso e comunque il Venditore avrà diritto al risarcimento del maggior danno e al pagamento della penale di cui al successivo art. 9.6).
Art. 8) Termini di consegna
8.1) I termini per la consegna della merce sono stabiliti dal Venditore e indicati nell'offerta (art. 2.2) o nella conferma d'ordine (art. 2.4) e sono del tutto indicativi, e non costituiscono termine essenziale, in quanto strettamente collegati ai processi di produzione di cui si avvale il Produttore e, per tale ragione, potranno subire variazioni;
8.2) i termini di consegna di cui al precedente art. 8.1) non impegnano il Venditore, che non è tenuto a rispondere con indennizzi di sorta per eventuali danni diretti o indiretti dovuti a ritardi di consegna, o a interruzioni o a risoluzione, parziale o totale, della fornitura.
Art. 9) Modalità di consegna
9.1) Le modalità di consegna sono stabilite dal Venditore e indicate nell'offerta (art. 2.2) o nella conferma d'ordine (art. 2.4);
9.2) le spese di trasporto dei beni oggetto del Contratto fino al domicilio dell'Acquirente, salvo patto scritto contrario, sono a carico dell'Acquirente stesso;
9.3) l'Acquirente è tenuto ad indicare al Venditore il vettore di cui intende avvalersi per la consegna della merce; in mancanza di specifiche istruzioni da parte dell'Acquirente, il Venditore declina qualsiasi responsabilità inerente sia alla scelta del vettore, sia inerente la tariffa applicata da tali vettori e/o spedizionieri;
9.4) il vettore eventualmente incaricato dal Venditore esercita attività di trasporto con propria autonoma organizzazione imprenditoriale, con gestione a proprio rischio e con l'organizzazione dei mezzi e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione del trasporto, senza assoggettamento ad alcun potere di direzione e vigilanza del Venditore;
9.5) premesso quanto stabilito all'art. 9.3), dalla rimessa del bene al vettore per il trasporto fino alla consegna al domicilio dell'Acquirente, il Venditore è liberato da ogni rischio e responsabilità derivante dal trasporto stesso, essendo il vettore direttamente responsabile. Il Venditore non è responsabile di eventuali danni causati dal vettore a cose e/o persone durante il trasporto e nella fase di consegna della merce oggetto del contratto;
9.6) premesso quanto stabilito all'art. 9.3), dalla rimessa del bene al vettore per il trasporto fino alla consegna al domicilio dell'Acquirente, il Venditore è liberato da ogni rischio e responsabilità derivante dal trasporto stesso, essendo il vettore direttamente responsabile. Il Venditore non è responsabile di eventuali danni causati dal vettore a cose e/o persone durante il trasporto e nella fase di consegna della merce oggetto del contratto;
9.7) nel caso in cui l'Acquirente ritardi a prendere o a ricevere in consegna i beni oggetto del Contratto, sarà tenuto a corrispondere al Venditore, oltre al prezzo pattuito per la compravendita e agli interessi di cui al precedente 6.6), una penale di € 4,00 al giorno per ciascun collo a partire dal 15° giorno dalla data di emissione del documento di trasporto.
Art. 10) Garanzia per vizi o difetti
10.1) La presenza di vizi o difetti della merce acquistata dà diritto all'Acquirente alla sostituzione o alla riparazione gratuita della merce stessa, nel caso in cui ricorrano tutte le seguenti condizioni:
- l'Acquirente abbia denunciato, a mezzo di comunicazione scritta, i vizi o difetti entro otto giorni dalla consegna (per i vizi apparenti), ovvero entro otto giorni dalla scoperta (per i vizi occulti), e comunque non oltre un anno dalla consegna.
- il Produttore abbia riconosciuto la sussistenza dei vizi o difetti denunciati dall'Acquirente;
- sulla merce non siano stati eseguiti interventi, riparazioni o modifiche ad opera di soggetti diversi dal Produttore o dal Venditore;
10.2) nell'ipotesi di cui all'art. 10.1) la scelta tra il rimedio della riparazione e della sostituzione è a discrezione del Venditore;
10.3) nell'ipotesi di cui all'art. 10.1) è espressamente escluso il diritto dell'Acquirente alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto;
10.4) Il Venditore non è responsabile e non risponde di eventuali danni a cose o persone che dovessero derivare direttamente o indirettamente dai vizi o difetti della merce compravenduta.
Art. 11) Nullità parziale
Le parti concordemente dichiarano, ai sensi dell'art. 1419, 1° comma, codice civile, che la nullità di singoli articoli o la nullità parziale del contratto non comporterà la nullità dell'intero contratto.
Art. 12) Legge applicabile
La legge applicabile al contratto è esclusivamente quella italiana.
Art. 13) Foro competente
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione al Contratto, in deroga alla ordinaria competenza territoriale, le parti dichiarano concordemente che è competente in via esclusiva il giudice del luogo in cui si trova la sede legale del Venditore, con espressa esclusione dei criteri previsti dalla legge in via alternativa e facoltativa.
Art. 14) Giurisdizione
Le parti stabiliscono la giurisdizione esclusiva del giudice italiano. Pertanto l'Acquirente non potrà adire un'Autorità Giudiziaria in altro Stato.